Taranto, parola all'esperto: "Il Taranto ha i mezzi e le prove per dimostrare l’aggressione"

foto Fabio Mitidieri
Premessa: chi scrive è un tifoso non presente a Picerno. Un tifoso “lontano”, un fuori sede come tanti vicino, anzi vicinissimo, alle vicende del Taranto, alla squadra del cuore. Ho visto le immagini – ormai fruibili da tutti – sull’aggressione ai calciatori del Taranto. Tralasciando tutto ciò già detto sulla presunta provocazione da parte dei giocatori jonici (di Croce, in particolare), si può affermare con certezza, rivedendo i contributi video, che un addetto alla sicurezza (…?) della squadra ospitante ed organizzatrice dell’evento sportivo, si avvicina ad un calciatore della squadra ospite e lo colpisce per primo. 

Generando ovviamente il successivo parapiglia. Quanto accaduto dopo non è facile da ricostruire. Però hanno visto tutto da vicino sia la terna arbitrale, sia alcuni (veri) addetti alla sicurezza, carabinieri in servizio allo stadio “Curcio”, oltre ai giocatori, staff tecnico ed altre persone evidentemente autorizzate a sostare in quella zona dello stadio. Quindi vi sono dei testimoni oculari. Quindi c’è, ci deve essere, un referto arbitrale che riporta l’accaduto. Quindi ci dovrebbe essere un rapporto delle forze dell’ordine presenti. 

Il punto a mio parere è questo. Ci sono prove documentali (immagini fotografiche e video), ci sono referti e rapporti. Il Taranto ha i mezzi e le prove per dimostrare l’aggressione subìta. Si perché fino a prova contraria di aggressione vera e propria di tratta. Tre tesserati del Taranto sono finiti in ospedale a causa della suddetta aggressione! Il Taranto fa ricorso, la parola passa ora alla Giustizia Sportiva. In base al referto arbitrale e, presumibilmente, alla ricostruzione dei fatti dei Carabinieri, il Giudice rileverà la responsabilità non solo dei protagonisti della spiacevole vicenda ma anche della società AZ Picerno. Il club lucano dovrebbe rispondere di responsabilità oggettiva. Ossia una particolare forma di responsabilità gravante in capo al sodalizio sportivo che si applica qualora un soggetto dello stesso sodalizio compia un illecito: in tale caso, infatti, è prevista la sanzione sia in capo al soggetto reo sia, per il solo fatto che è stata commessa una violazione, alla società di calcio. 

La società di calcio (art. 4 Codice Giustizia Sportiva) è oggettivamente responsabile dell’operato dei seguenti soggetti: dei dirigenti, dei tesserati, di ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale, o comunque rilevante per l’ordinamento federale, nonché dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma V°C.G.S. (soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente il controllo delle società stesse…). Inoltre è responsabile del personale addetto ai servizi della società e, come noto, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo di gioco (compreso l’eventuale campo neutro) che in trasferta. Cosa emergerà dal referto del direttore di gara di Picerno-Taranto? Sarà individuato l’aggressore? In caso affermativo dovrebbero avverarsi i presupposti di responsabilità oggettiva della società. 

Il Codice di Giustizia Sportiva disciplina la prevenzione di fatti violenti e stabilisce (art. 18) che la punibilità a carico delle società sportive è commisurata alla “natura ed alla gravità dei fatti commessi”. Si va dalla semplice ammonizione, alla squalifica del campo, alla penalizzazione in classifica, alla perdita di gare fino ad arrivare addirittura alla retrocessione all’ultimo posto ed all’esclusione del campionato. Ora, chi scrive è un tifoso non certo un giurista ma ci chiediamo ovviamente quale sia la sanzione “giusta” adottabile dalla Giustizia Sportiva per i fatti avvenuti al “Curcio” di Picerno. Fermo restando, come detto, che gli stessi fatti siano stati rilevati e refertati.

Flavio Canetti