Emessa la sentenza della Corte Sportiva d'Appello in merito al reclamo presentato dal Taranto in merito ai fatti accaduti in quel di Picerno. Ricorso accolto che comunque non fa del tutto giustizia alla società ionica da un punto di vista sportivo, ma che va considerato giuridicamente come una risultato di rilievo se subordinato alla sentenza di primo grado.
In buona sostanza nessuna vittoria a tavolino in favore del Taranto. Omologato il risultato di 0-0 maturato sul campo, ma viene inflitta una penalizzazione di tre punti al Picerno da scontare nell'attuale torneo.
Accolto il ricorso per la riduzione della squalifica di Antonio Croce, che vede lo sconto di una giornata dalle 3 giornate inizialmente inflitte.
Restituita infine la tassa di reclamo al Taranto inizialmente sanzionata senza mezzi termini.
Contattata la società, non sarà fatto un ulteriore ricorso.
Maurizio Mazzarella
IL DISPOSITIVO COMPLETO
Maurizio Mazzarella
IL DISPOSITIVO COMPLETO
Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Prof. Andrea Lepore, - Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.
4. RICORSO DEL TARANTO F.C. 1927 S.R.L. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI CU 51/A) AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.Z. PICERNO/TARANTO F.C. 1927 S.R.L. DEL 18.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 19.4.2019)
La C.S.A., in riforma della decisione del Giudice Sportivo, convalida il risultato della gara e commina la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica alla società A.Z. Picerno.
Conferma per il resto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
5. RICORSO DEL TARANTO F.C. 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CROCE ANTONIO SEGUITO GARA A.Z. PICERNO/TARANTO F.C. 1927 S.R.L. DEL 18.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 19.4.2019)
La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Taranto F.C. 1927 S.r.l. di Taranto riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
